Statuto

STATUTO di ASNADA, Associazione di promozione sociale

Articolo 1 

 Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 – E’ costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “ASNADA” di seguito chiamata per brevità “Associazione”.

1.2 – L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 – L’associazione ha sede nel Comune di Legnano e può costituire sedi secondarie.

1.4 – Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell’ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.5 – La durata dell’Associazione è illimitata.

1.6 – L’Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale n. 01/08 e la Legge 383/00.

Articolo 2 

Finalità e attività

2.1 – L’Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2 – In particolare l’Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:

1) tutelare e promuovere i diritti umani, fornire assistenza educativa, medica psicologica o d’altro tipo alle persone, con particolare attenzione ai migranti, ai rifugiati, ai richiedenti asilo politico e alle vittime d’ogni forma di discriminazione, anche di genere, di trattamento crudele, di tortura, provenienti da qualsiasi paese del mondo, denunciandone la realtà;

2) promuovere una società interculturale, dove ogni persona percepita come diversa, possa trovare il proprio spazio e dare il proprio contributo alla costruzione della società stessa.

2.3 – Per la realizzazione delle suddette finalità l’associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

a) realizzare iniziative che sostengano e facilitino l’inserimento sociale, culturale, economico, lavorativo, e così via, delle persone migranti, anche attraverso la valorizzazione dei talenti personali, delle competenze professionali, nonché dei patrimoni culturali, linguistici e sociali;

b) aprire scuole di lingua dove vengano valorizzate le persone con il loro corpo e la loro storia, con particolare attenzione a quegli aspetti che favoriscono l’empowerment e i processi capacitanti, mediati dalla collaborazione con altre associazioni, cooperative od organismi, sia pubblici che privati, che abbiano come obiettivo l’inserimento sociale di persone migranti in situazione di marginalità; attraverso la lingua, le scuole si pongono come uno spazio di ascolto, di esplorazione, di rielaborazione del progetto

migratorio, al fine di sostenere la persona migrante nel suo percorso di autonomia e di inserimento sociale.

c) costituire e/o sostenere in Italia e all’Estero uno o più centri educativi e/o d’accoglienza per le persone migranti, in uno spirito d’operosa solidarietà fra cittadini, istituzioni e organizzazioni culturali e sociali.

d) offrire sostegno psicologico e psicoterapeutico alle persone migranti realizzando percorsi di consulenza e psicoterapia supportivo–espressiva in setting individuale e/o di gruppo, costruendo altresì percorsi di accompagnamento psico-educativo ad attività sociali volte alla promozione dell’autonomia della persona.

e) promuovere ed effettuare studi a carattere storico, antropologico ed educativo, connessi alla migrazione e alla violazione dei diritti umani;

f) realizzare iniziative interculturali dedicate a bambini e ragazzi per offrire basi e stimoli al fine di sviluppare al meglio la personalità dei cittadini del futuro. In particolare l’associazione intende realizzare iniziative educative e interculturali tese al raggiungimento degli obiettivi formativi avvicinando i bambini al mondo della libera espressione, sostenendone la creatività tramite assistenza tecnico-operativa per la prevenzione e riduzione della dispersione scolastica e disagio giovanile, per il sostegno nell’affrontare le tappe evolutive del periodo adolescenziale, servizi pre e post scolastici, campi scuola, viaggi di istruzione, vacanze in genere, campeggi, ludoteche, attività di animazione ecc.;

g) organizzare itinerari formativi per quanti desiderino lavorare con persone migranti, richiedenti asilo, rifugiati politici;

h) realizzare iniziative volte a informare e sensibilizzare l’opinione pubblica, con particolare attenzione agli operatori delle istituzioni, nei confronti della realtà attuale della discriminazione e delle sue conseguenze;

i) favorire proposte legislative in favore di chi subisce discriminazione per motivi religiosi, etnici, culturali, di genere e altro ancora, promuovendo l’adesione dell’Italia a convenzioni e a trattati contro qualunque tipo di discriminazione; promuovendo e svolgendo manifestazioni, convegni, dibattiti, incontri, mostre, seminari a sostegno dei diritti delle persone, straniere e non, con annesse le necessarie pubblicazioni;

l) raccogliere e catalogare testimonianze scritte, visive, sonore, virtuali, in elaborati e studi sulla migrazione e sulla violazione dei diritti umani e di genere;

m) stampare e diffondere ogni altro materiale necessario allo svolgimento dell’attività dell’associazione;

n) incentivare formazione e l’aggiornamento dei soci con la proposta di corsi, seminari e workshop;

o) promuovere l’integrazione e lo scambio fra i popoli, i saperi e le creazioni delle diverse culture ed etnie;

p) porsi come struttura di servizio per altre associazioni, movimenti od organismi, sia pubblici che privati, di qualsiasi natura, che perseguano finalità anche parzialmente coincidenti con gli scopi e le finalità associative.

 2.4 – L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

2.5 – In caso di particolare necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

2.6 – L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 3

Criteri ammissione associati

3.1 – Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 – Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

3.3 – E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 – L’Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle “pari opportunità” tra uomo e donna.

3.5 – La qualità di Socio dell’Associazione si acquista su delibera del Consiglio Direttivo che decide a maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di soggetti giuridici, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.

3.6 – Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa.

3.7 – Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione.

3.8 – Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea.

3.9 – Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versato entro 30 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.

Articolo 4

Perdita della qualifica di associato

4.1 – La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota annuale o per decesso.

4.2 – L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.

4.3 – Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione per gravi fatti a carico dell’associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione.

4.4 – Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione dell’associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata.

4.5 – L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

5.1 – Gli associati hanno diritto a:

  • frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
  • partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
  • conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  • proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
  • discutere ed approvare i rendiconti economici;
  • essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell’associazione;
  • eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

5.2 – Gli associati sono tenuti a:

– osservare le norme del presente statuto, del codice etico dell’associazione (se previsto) e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;

– contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;

– versare regolarmente la quota associativa annuale;

– svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;

– astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell’associazione.

5.3 Secondo quanto previsto dall’art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l’uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 6 

Organi dell’Associazione 

6.1 – Sono Organi dell’Associazione:

– l’Assemblea degli Associati;

– il Consiglio Direttivo.

– Il Presidente.

6.2 – Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

– il Collegio dei Revisori dei Conti;

– Il Collegio dei Garanti.

6.3 – Le cariche associative sono elettive, prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione ed hanno durata di tre anni.

Articolo 7

L’Assemblea degli associati

7.1 – L’assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 – L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell’associazione.

7.3 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

7.4 – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

– deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l’anno successivo;

  • deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedenti;

– esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

– eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

– eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);

– eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);

– deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

– ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

– deliberare in merito al regolamento interno all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;

– fissare l’ammontare del contributo associativo.

7.5 – L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.

7.6 – Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 14.

7.7 – L’assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

7.8 – L’Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

7.9 – In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci.

7.10 – In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.11 – All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.12 – Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 8 

Il Consiglio Direttivo

8.1 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 Consiglieri, nominati dall’Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8.2 – Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

8.3 – Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

8.4 – Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario,

che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

8.5 – Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
  • esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell’attività svolta;
  • eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
  • nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
  • deliberare circa l’ammissione degli associati;
  • deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
  • presentare all’Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull’attività svolta inerente al medesimo.

8.6 – Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9

Il Presidente

9.1 – Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e resta in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

9.2 – Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali delle sedute.

9.3 – E’ autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.4 – E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5 – In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.6 – In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

Articolo 10

Collegio dei Garanti

10.1 – L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.2 Il Collegio:

  • ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
  • giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

10.3 – L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l’esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 11

Collegio dei Revisori dei Conti

11.1 – L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

11.2 – Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.3 – Il Collegio:

– elegge tra i suoi componenti il Presidente;

– esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

– agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;

– può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;

– riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.

Articolo 12

Il Patrimonio sociale

12.1 – Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

  • beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
  • i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
  • contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  • fondo di riserva.

12.2 – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • proventi derivanti dal proprio patrimonio;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

–    contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

  • entrate derivanti da convenzioni;
  • quote associative annuali e altri tipi di contributi degli associati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Articolo 13

Il Bilancio

13.1 – L’esercizio sociale decorre dal primo settembre al trentuno agosto dell’anno successivo.

13.2 – Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

13.3 – Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell’associazione per i 15 giorni precedenti l’assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

13.4– E’ vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell’associazione.

13.5 – L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 14

Modifiche dello statuto e scioglimento dell’associazione

14.1 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

14.2 – Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

14.3 – Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

14.4 – In ogni caso, i beni dell’Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

Articolo 15

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e in particolare alla L.R. 01/08, alla L 383/00 e al Codice Civile.